Il 5 per mille, spesso scritto anche nella forma numerica “5×1000”, rappresenta una quota di denaro calcolata sulla base dell’imposta IRPEF che il contribuente (persona fisica) può scegliere di destinare, nel momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, a enti del terzo settore che svolgono attività no-profit.
Cerchiamo di comprendere meglio come funziona questa donazione e quali possono essere i suoi beneficiari.
Che cos’è il 5 per mille?
Il 5 per mille è stato introdotto per la prima volta, in forma sperimentale, con la Legge Finanziaria del 2006 come contributo volontario e senza oneri aggiunti per il contribuente. Fin dalla sua prima edizione il 5 per mille ha riscosso una vastissima adesione e da allora costituisce un’indispensabile forma di sostegno per tutte le attività del terzo settore.
Il contribuente può effettuare questa donazione spontanea nel momento in cui compila la dichiarazione dei redditi o la Certificazione Unica per il versamento dell’IRPEF.
In termini numerici, il 5 per mille coincide, quindi, allo 0,5% della propria IRPEF.
Chi sono i beneficiari?
I beneficiari del 5 per mille devono essere associazioni ed enti approvati dall’Agenzia delle Entrate. L’elenco comprende:
- Associazioni sportive o dilettantistiche riconosciute dal CONI
- Enti di volontariato
- Enti del terzo settore
- Associazioni no-profit
- Realtà di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria
- Attività sociali che si svolgono nel comune di residenza del contribuente
- Realtà dedite alla gestione di aree protette
Come si dona il 5 per mille?
La donazione del 5 per mille può essere effettuata quando il contribuente compila la dichiarazione dei redditi o la propria Certificazione Unica.
Nei moduli 730, Unico e CU è infatti presente una sezione dedicata al 5 per mille, chiamata “scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”. In questa scheda il contribuente dovrà innanzitutto selezionare una sola categoria tra quelle dei diversi beneficiari e inserire poi negli spazi appositi il codice fiscale dell’ente beneficiario al quale ha deciso di devolvere la propria quota e la propria firma.
Se il contribuente non inserisce nessun codice fiscale, la sua donazione sarà divisa tra tutti gli enti che appartengono alla categoria indicata.
Se non viene apposta nemmeno la firma, il contributo rimarrà allo Stato.
